Borse sottratte dal bagagliaio di un veicolo in sosta in un autogrill: è furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede

Esposte, per necessità o per consuetudine, alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato all’interno di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo

Borse sottratte dal bagagliaio di un veicolo in sosta in un autogrill: è furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede

A fronte di un furto, per decidere sulla applicabilità dell’aggravante prevista in caso di sottrazione di beni esposti alla pubblica fede, possono ritenersi esposte, per necessità o per consuetudine, alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato all’interno di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo.
Questo il principio richiamato dai giudici (sentenza numero 19090 del 26 maggio 2026 della Cassazione), i quali hanno reso definitiva la condanna nei confronti di un uomo finito sotto processo per avere sottratto due borse dal bagagliaio posteriore di un veicolo in temporanea sosta nell’area di parcheggio di un autogrill.
Obiettivo della difesa è escludere l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. Su questo fronte, però, i magistrati di Cassazione sanciscono, innanzitutto, che, per la configurabilità di tale aggravante, è necessario che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell’azione delittuosa non sia in grado di esercitare una vigilanza continua sul bene. Ne consegue che il furto di oggetti collocati all’interno di un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve ritenersi caratterizzato dall’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede anche quando si tratti di beni che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo, ne rappresentino, secondo l’uso corrente, la normale dotazione e non possano agevolmente essere portati con sé dal detentore al momento dell’allontanamento. E questa visione vale anche per quei beni ingombranti o pesanti lasciati nell’autovettura durante l’espletamento di ulteriori incombenze e per quegli oggetti e quei documenti custoditi nel portaoggetti della vettura per ragioni di necessità o comodità.
Va poi precisato che, ai fini dell’integrazione dell’aggravante in esame, non è richiesto il concorso congiunto delle ragioni di necessità e di consuetudine.
Ragionando sulla specifica vicenda, va tenuto presente che, nel caso di brevi soste durante un percorso autostradale, risponde senz’altro a consuetudine lasciare nel bagagliaio del veicolo bagagli e oggetti personali.
Per fare chiarezza, infine, i magistrati sottolineano che i bisogni della persona offesa debbono essere intesi non solo in senso straordinario, ma anche in relazione alle esigenze ordinarie che caratterizzano oggi la vita quotidiana, tenuto conto della rapidità degli spostamenti, della intensità dei ritmi di vita e del crescente utilizzo dell’autovettura quale base organizzativa delle attività personali e professionali. Ne deriva la necessità di includere nel concetto di beni esposti alla pubblica fede anche quelli che, per ingombro o peso, non possano essere agevolmente trasportati, nonché gli oggetti e i documenti custoditi nell’autovettura per esigenze di praticità, quali, a titolo esemplificativo, documenti, monili, occhiali o buste contenenti generi acquistati.
In definitiva, può ritenersi ormai acquisito che l’autovettura venga utilizzata non solo per spostamenti puntuali, ma anche come luogo di temporanea custodia di beni nel corso della giornata, con conseguente inesigibilità della loro rimozione ad ogni sosta. Ciò integra tanto una condizione di necessità quanto una consolidata consuetudine, che giustifica l’affidamento del possessore nella pubblica fede, intesa quale rispetto della proprietà altrui nella temporanea assenza di vigilanza.
E nella vicenda in esame il furto è stato commesso all’interno dell’area di parcheggio di un autogrill, ove gli automobilisti sono soliti lasciare i veicoli per il tempo strettamente necessario a fruire dei servizi offerti, e proprio la breve durata della sosta connota l’intenzione del possessore di non portare con sé i beni, ma di lasciarli temporaneamente all’interno del veicolo, confidando, per l’appunto, nella pubblica fede.

news più recenti

Mostra di più...